Il 7 ottobre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il Regolamento Europeo sul Crowdfunding (ECSP), da tempo avvertito come una forte necessità da più parti.
Come mai ne stiamo parlando ora, più di due anni dopo? Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo la macchina burocratica di tutti gli Stati membri.
L’entrata in vigore ufficiale del Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese sarebbe dovuta essere il 10 novembre 2021. Rispetto a quella data, era previsto un periodo transitorio di un ulteriore anno per l’adeguamento di tutti i Paesi e i gestori, con scadenza a novembre 2022.
Alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, nel 2022 non avevano ancora designato l’Autorità competente per l’applicazione del regolamento e il rilascio delle nuove autorizzazioni necessarie per i prestatori di servizi di crowdfunding. Per questo l’Unione Europea ha concesso una proroga di un ulteriore anno al periodo transitorio, che terminerà quindi a novembre 2023.
L’Italia ha infine designato come Autorità competenti sia Consob sia Banca d’Italia, che avranno compiti di autorizzazione e vigilanza.
Vediamo, dunque, quali saranno i cambiamenti che verranno introdotti a partire dalla fine di quest’anno in virtù del regolamento. Le anticipazioni e i punti salienti si trovano anche nel webinar dedicato.
Perché un Regolamento europeo sul crowdfunding?
Le consultazioni per una normativa comune sul crowdfunding in Europa sono cominciate già nel 2018. La necessità principale è quella di favorire lo sviluppo del crowdfunding come strumento per le imprese, permettendo di superare i confini normativi tra Paesi membri e aumentando al contempo le tutele per gli investitori.
Finora, infatti, il crowdfunding si è diffuso con modalità disomogenee nei vari Paesi europei, determinando la creazione di sistemi di norme diversi e perfino contraddittori fra loro. Questo impediva di realizzare opportunità transfrontaliere per il crowdfunding: le piattaforme non potevano offrire servizi in Paesi diversi dal proprio e le imprese non potevano trovare investitori oltreconfine.
Creare un regolamento unico obbligatorio per tutte le piattaforme di crowdfunding amplia il mercato del crowdfunding alla dimensione europea.
Parallelamente, le nuove norme vogliono rafforzare la tutela degli investitori, che finora era lasciata all’iniziativa delle singole piattaforme e dei singoli Stati, e spesso non era sufficiente. Rafforzare la tutela serve anche a incrementare la fiducia degli investitori e quindi a incoraggiare gli investimenti, con ulteriore vantaggio per lo sviluppo economico.
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Le principali novità del Regolamento europeo sul Crowdfunding
L’oggetto del regolamento sono “requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.”
Questi requisiti si applicheranno all’equity crowdfunding e al lending crowdfunding, mentre restano esclusi donation e reward crowdfunding e i prestiti richiesti attraverso il lending da persone fisiche.
- Autorizzazione a esercitare: le piattaforme di crowdfunding devono presentare domanda di autorizzazione all’Autorità competente individuata dal proprio Stato. Per ottenere l’autorizzazione, devono dimostrare di essersi adeguate alla nuova normativa per la gestione e il controllo dell’attività e la tutela degli investitori.
- Prestazione di servizi di gestione del portafogli: le piattaforme di lending crowdfunding potranno offrire ai propri utenti servizi di gestione individuale del portafogli presentando proposte di investimento che devono essere esplicitamente accettate.
- Obbligo di trasparenza: le piattaforme devono fornire informazioni complete e chiare sui progetti proposti, sui metodi di selezione e sui rischi.
- Introduzione del passaporto europeo: le piattaforme autorizzate riceveranno un certificato che consentirà loro di operare in qualsiasi Stato membro.
- Estensione dell’equity crowdfunding: la raccolta di capitale di rischio viene messa a disposizione anche a imprese diverse da startup e PMI.
- Tetto massimo di raccolta: 5 milioni di euro nell’arco di un anno.
- Estensione del debt crowdfunding: i minibond potranno essere collocati anche presso investitori retail, definiti dal regolamento “non sofisticati”.
- Introduzione delle bacheche elettroniche: per facilitare l’uscita dagli investimenti, gli utenti potranno accedere a portali di compravendita di strumenti finanziari sottoscritti in crowdfunding.
- Livelli differenziati di salvaguardia degli investitori: le piattaforme dovranno sottoporre agli utenti questionari che permettano di suddividerli in “sofisticati”, cioè esperti, e “non sofisticati”. Questi ultimi devono essere tutelati maggiormente con vari strumenti predisposti dal regolamento.
- Norma sul conflitto d’interessi: le piattaforme non possono partecipare ad alcuna campagna lanciata sul proprio portale.
- Prescrizioni sul marketing: le piattaforme non possono svolgere operazioni di marketing specifiche per singole campagne in corso o in programma.
Cosa cambia per le imprese?
Gran parte delle novità introdotte dal regolamento europeo riguarda soprattutto le piattaforme di crowdfunding, che dovranno operare alcuni cambiamenti strutturali e mettere in piedi nuovi processi.
Anche per le imprese che vogliono raccogliere capitale in crowdfunding, però, ci sono dei risvolti importanti.
Grazie al passaporto europeo, infatti, un’impresa potrà lanciare una campagna di crowdfunding in qualsiasi Stato membro: è una potenziale chiave d’accesso agevolata a nuovi mercati e nuovi pubblici, che per alcuni business possono essere anche più favorevoli rispetto a quelli domestici.
Non solo: lanciando una campagna in Italia, sarà possibile raccogliere investitori in tutta Europa senza problemi burocratici.
In generale, infine, le maggiori tutele per gli investitori e la maggiore liquidità degli strumenti possono essere una leva ulteriore a disposizione per alimentare le proprie campagne di crowdfunding.
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